Art. 1.

      1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, compreso il personale di complemento, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.